Art. 1.

      1. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra fiberfrax che siano stati esposti in maniera continuativa a tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni.
      2. La domanda di pensionamento anticipato deve essere presentata dai lavoratori interessati di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso cui essi sono iscritti.
      3. Le domande di cui al comma 2 sono verificate da parte della gestione previdenziale interessata, previo parere della competente azienda sanitaria locale, entro e non oltre i tre mesi successivi al termine di cui al medesimo comma 2. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente applicazione al lavoratore interessato dei benefìci previsti dalla presente legge.